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Modifica alle NOIF: Diritto di Recompra

Modifica alle NOIF: Diritto di Recompra

Con Comunicato Ufficiale N. 58 del 01 giugno 2018, la FIGC ha ufficializzato le modifiche apportate alle proprie  Norme organizzative interne. Tra le varie introduzioni è stato inserito il diritto di opzione, o meglio, il diritto di recompra: Può essere inserito il diritto di opzione a patto che:

  • sia indicato l’importo dovuto;
  • a patto che i valori degli eventuali bonus, ci sia l’accettazione scritta del calciatore di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
  • la società cedente stipuli un contratto di almeno 2 stagioni, conteggiata a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
  • la società cessionaria stipuli un accordo dalla durata, minimo, di 3 stagioni.

Come funziona il diritto di “recompra”

Opzione e Recompra potranno essere esercitate nel primo periodo utile stabilito dal Consiglio Federale della stagione successiva all’accordo e per la società cessionaria sarà possibile cedere, in prestito o a titolo definitivo, il giocatore ad un’altra società, ma sempre e solo con il consenso del calciatore e della società titolare del diritto di opzione. Nel caso di cessione a una terza società, la Recompra della società originariamente cedente decade. In accordo i due club potranno definire un corrispettivo alla società  titolare del diritto di opzione in caso di decadenza del diritto. SCARICA QUI IL COMUNICATO 58 DEL 01.06.2018

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